Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 mar 2023
Le misure di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità che figurano all’allegato V del regolamento (UE) 2023/427.
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