Art. 1
In vigore dal 31 mar 2023
Le misure di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità che figurano all’allegato V del regolamento (UE) 2023/427.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:722:oj#art-1