Art. 6

Art. 6

In vigore dal 31 mar 2023
Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta: a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda gli allegati II e VI, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato III.» ; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Fatto salvo l’, paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare, in deroga all’, paragrafi 1 e 2, e alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati nell’allegato III o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a persone, entità o organismi elencati nell’allegato III, laddove lo ritengano necessario per scopi umanitari quali l’inoltro di aiuti umanitari o la sua agevolazione, la fornitura di materiali e beni necessari per il soddisfacimento di bisogni fondamentali della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la relativa produzione, materiale medico ed energia elettrica, ovvero per operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.» ; 3) all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatto salvo l’, paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano destinati a uno o più dei seguenti scopi: i) bisogni umanitari; ii) combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile; iii) ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia; iv) creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell’infrastruttura pubblica civile; o v) agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia; b) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare l’accesso ai fondi o alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica; c) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche non saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II o III né utilizzati a loro beneficio; d) lo Stato membro interessato si sia consultato preventivamente con le autorità libiche circa l’uso dei fondi o delle risorse economiche in questione; e e) lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle autorità libiche le notifiche presentate a norma delle lettere b) e c) e le autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi, obiezioni allo svincolo dei fondi o delle risorse economiche in questione.».
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