Art. 6
In vigore dal 31 mar 2023
Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:
1)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
a)
dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b)
da organizzazioni internazionali;
c)
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d)
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e)
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
f)
da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda gli allegati II e VI, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato III.»
;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Fatto salvo l’, paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare, in deroga all’, paragrafi 1 e 2, e alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati nell’allegato III o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a persone, entità o organismi elencati nell’allegato III, laddove lo ritengano necessario per scopi umanitari quali l’inoltro di aiuti umanitari o la sua agevolazione, la fornitura di materiali e beni necessari per il soddisfacimento di bisogni fondamentali della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la relativa produzione, materiale medico ed energia elettrica, ovvero per operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.»
;
3)
all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo l’, paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche siano destinati a uno o più dei seguenti scopi:
i)
bisogni umanitari;
ii)
combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;
iii)
ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;
iv)
creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell’infrastruttura pubblica civile; o
v)
agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;
b)
lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare l’accesso ai fondi o alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;
c)
lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche non saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II o III né utilizzati a loro beneficio;
d)
lo Stato membro interessato si sia consultato preventivamente con le autorità libiche circa l’uso dei fondi o delle risorse economiche in questione; e
e)
lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle autorità libiche le notifiche presentate a norma delle lettere b) e c) e le autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi, obiezioni allo svincolo dei fondi o delle risorse economiche in questione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:720:oj#art-6