Art. 1
In vigore dal 31 mar 2023
Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:
1)
all’articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente:
«10. I paragrafi 1 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
a)
dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b)
da organizzazioni internazionali;
c)
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d)
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e)
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
f)
da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni per quanto riguarda gli allegati XIII, XVI e XVII, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato XV.»
;
2)
all’articolo 45, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 10, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività altrimenti vietata dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017) se il comitato per le sanzioni ha accertato, caso per caso, che l’attività è necessaria per agevolare l’operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono nella RPDC attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile nella RPDC o per ogni altro scopo coerente con le finalità di tali UNSCR.»
;
3)
l’articolo 37 è sostituito dal seguente:
«Articolo 37
Fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 10, i divieti di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3, non si applicano con riguardo ai fondi e alle risorse economiche appartenenti alla Foreign Trade Bank o alla Korean National Insurance Company (KNIC), o messi a loro disposizione, nella misura in cui tali fondi e risorse economiche sono destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare nella RPDC o ad attività di assistenza umanitaria svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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