Art. 3
In vigore dal 30 mar 2023
Le autorità doganali nazionali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’ del presente regolamento in conformità all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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