Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 mar 2023
I dati scientifici degli studi inclusi nella domanda, in base ai quali l’Autorità ha valutato l’indicazione sulla salute di cui all’, e che rispettano i requisiti stabiliti all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, non possono essere usati a beneficio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento senza il previo consenso di Laboratoire Lescuyer.
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