Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) n. 307/2012

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 307/2012

In vigore dal 17 mar 2023
Modifiche del regolamento (UE) n. 307/2012 L’articolo 6 del regolamento (UE) n. 307/2012 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Parere dell’Autorità 1.   L’Autorità valuta la validità di ciascun fascicolo presentato a norma dell’articolo 5 del presente regolamento entro 30 giorni dal suo ricevimento. 2.   L’Autorità dà il suo parere sui fascicoli che ritiene validi a norma dell’articolo 5 del presente regolamento entro nove mesi dalla fine del periodo di 24 mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento. 3.   Se sono presentati più fascicoli sulla stessa sostanza o sullo stesso gruppo di sostanze conformemente all’articolo 5 del presente regolamento, l’Autorità formula un unico parere su tali fascicoli. 4.   L’Autorità può richiedere all’operatore del settore alimentare o alla parte interessata di integrare il fascicolo con informazioni supplementari entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’Autorità. Se richiede informazioni supplementari, comprese informazioni relative alle condizioni d’uso della sostanza in un alimento o in una categoria di alimenti e alla finalità di tale uso, l’Autorità può prorogare il limite di tempo di cui al paragrafo 2. Il limite di tempo può essere prorogato una sola volta fino a tre mesi. Tale limite di tempo comprende il termine di cui al primo comma entro il quale l’operatore del settore alimentare o la parte interessata deve fornire le informazioni richieste. 5.   Se proroga il limite di tempo conformemente al paragrafo 4, l’Autorità ne informa tutti gli operatori del settore alimentare o le parti interessate che hanno presentato un fascicolo in relazione alla stessa sostanza o allo stesso gruppo di sostanze e la Commissione. L’Autorità mette a disposizione della Commissione e degli Stati membri le informazioni supplementari fornite conformemente al paragrafo 4.».
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