Art. 1 · Esenzione delle importazioni dal dazio esteso e sospensione del dazio esteso»;

Art. 1

Esenzione delle importazioni dal dazio esteso e sospensione del dazio esteso»;

In vigore dal 17 mar 2023
Il regolamento (CE) n. 88/97 è così modificato: 1) all’, le definizioni di «dazio esteso», «operazione di assemblaggio» e «soggetto esentato» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «— “dazio esteso”, il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ed esteso a norma dell’ del regolamento (CE) n. 71/97 (in prosieguo “il regolamento di riferimento”) e mantenuto dai regolamenti successivi;»; «— “operazione di assemblaggio”, un’operazione in cui parti essenziali di biciclette sono impiegate per l’assemblaggio o il completamento di biciclette, oppure di parti di biciclette;»; «— “soggetto esentato”, qualsiasi soggetto le cui operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (*1) e che è stato esentato in forza degli articoli 7 o 12 del presente regolamento; (*1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).»;" 2) all’ è aggiunta la definizione di «impresa di assemblaggio» seguente: «— “impresa di assemblaggio”, qualsiasi soggetto che esegue un’operazione di assemblaggio;»; 3) all’ è aggiunta la definizione di «effetto riparatore delle misure» seguente: «— “gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti”, in riferimento all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) 2016/1036, in termini quantitativi, tale espressione significa che, su base mensile, le vendite dei prodotti risultanti dalle operazioni di assemblaggio superano le 299 biciclette o 299 unità di un unico tipo di parti essenziali di biciclette.»; 4) il titolo dell’ è sostituito dal seguente: « Esenzione delle importazioni dal dazio esteso e sospensione del dazio esteso»; 5) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il pagamento del dazio esteso sulle importazioni di parti essenziali di biciclette è sospeso se queste sono dichiarate per l’immissione in libera pratica da, o per conto di, un soggetto sotto esame.» ; 6) all’articolo 3, paragrafo 1, l’indirizzo indicato è sostituito dal seguente: «Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione G - Difesa commerciale Rue de la Loi/Wetstraat 200 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË E-mail: trade-bicycle-parts@ec.europa.eu»; 7) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Al ricevimento di una domanda la Commissione ne dà immediatamente conferma.» ; 8) all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) che forniscano prove prima facie le quali dimostrino che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036; e»; 9) all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) entro i 36 mesi precedenti la domanda non sia stata rifiutata al richiedente l’autorizzazione di esenzione in forza del presente articolo o dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, oppure non sia stata revocata un’esenzione in forza dell’articolo 10.»; 10) all’articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le domande ritenute inammissibili sono respinte mediante decisione a norma di quanto disposto dalla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.» ; 11) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Sospensione del pagamento dei dazi 1.   A decorrere dalla data in cui è stata ricevuta una domanda dichiarata ammissibile a norma dell’articolo 4 e in attesa di una decisione in merito a norma degli articoli 6 e 7, il pagamento dell’obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell’, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali delle biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla parte sotto esame. Per verificare la conformità prima facie alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, si prende in considerazione un periodo non inferiore ai 6 mesi precedenti la data in cui è stata ricevuta la domanda. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri subordinano la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia per il dazio esteso a norma del titolo III, capo 2, del codice doganale dell’Unione (*2), nell’eventualità che la domanda sia successivamente considerata inammissibile in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, sia ritirata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 5, oppure sia rigettata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3 o 4. (*2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;" 12) all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il soggetto sotto esame provvede affinché, in qualsiasi momento, le parti essenziali di biciclette da esso dichiarate in libera pratica siano utilizzate nelle operazioni di assemblaggio o nell’assemblaggio di altri prodotti, distrutte o riesportate. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. La documentazione viene conservata per cinque anni dalla data di sospensione. La documentazione e tutti gli eventuali elementi di prova e le informazioni necessari vengono trasmessi alla Commissione, qualora questa lo richieda.» ; 13) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Decisione 1.   Qualora si riscontri definitivamente dall’esame dei fatti che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, è autorizzata l’esenzione del richiedente dal pagamento del dazio esteso secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. 2.   La decisione ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata di cui all’articolo 4, paragrafo 1. L’obbligazione doganale del richiedente sorta in forza dell’, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è considerata nulla a decorrere da tale data. 3.   Qualora i criteri di esenzione non siano soddisfatti la domanda è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata. 4.   La violazione degli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, o qualsiasi dichiarazione falsa relativa ad una decisione possono giustificare il rigetto della domanda. 5.   Qualora una domanda di esenzione venga ritirata, essa si considera come non presentata e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata.»; 14) all’articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036;»; 15) all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. Essi conservano questa documentazione e le prove pertinenti per cinque anni. Questa documentazione viene messa a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.» ; 16) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Riesame 1.   La Commissione può decidere di propria iniziativa di rivedere la situazione di un soggetto esentato al fine di verificarne il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 8, comprese eventuali questioni connesse. 2.   Un riesame consiste in una verifica basata su un periodo che può essere inferiore a sei mesi. 3.   Il riesame è avviato con regolamento della Commissione, previa informazione degli Stati membri. A partire dalla data di avvio del riesame, le importazioni provenienti da un soggetto sotto riesame sono registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che, qualora il riesame porti a una revoca dell’esenzione, sia in seguito possibile applicare le misure per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione. 4.   Se un soggetto esentato rilascia una dichiarazione falsa in dogana in merito a parti essenziali di biciclette di origine cinese, la Commissione avvia un riesame ai sensi del primo paragrafo. 5.   Le inchieste sono svolte dalla Commissione. La Commissione può essere assistita dalle autorità doganali e l’inchiesta si conclude con un regolamento della Commissione che delibera secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.»; (17) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Revoca di un'esenzione Un’esenzione è revocata secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni qualora: — un riesame abbia dimostrato che le operazioni di assemblaggio eseguite dal soggetto esentato rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, oppure — il soggetto esentato non utilizzi parti essenziali di biciclette per le operazioni di assemblaggio in quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), anche nel caso in cui il soggetto sia stato liquidato o abbia altrimenti cessato le operazioni di assemblaggio, oppure — siano in ogni caso reiteratamente fornite false dichiarazioni in dogana riguardo a qualsiasi parte di bicicletta, oppure — si abbia violazione degli obblighi previsti all’articolo 8, oppure — non vi sia stata collaborazione dopo l’adozione della decisione di esenzione.»; 18) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Disposizioni procedimentali Le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1036 riguardanti: — lo svolgimento dell’inchiesta (articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5), — le visite di verifica (articolo 16), — l’omessa collaborazione (articolo 18), e — la riservatezza (articolo 19), si applicano agli esami eseguiti a norma del presente regolamento.» ; 19) all’articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato o non sia sotto esame ai sensi dell’articolo 5, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento, sono esentate dall’applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura TARIC di cui all’allegato III e alle condizioni di cui all’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:»; 20) all’articolo 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un’autorizzazione per il regime di uso finale in conformità dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, oppure»; 21) All’articolo 14, lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente: «dichiarazione, su base mensile, in media, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l’immissione in libera pratica da una parte o ad essa consegnato. Il periodo di tempo per il calcolo di detta media non è superiore a 12 mesi, con il primo periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare, e la sua durata non supera in nessun caso il relativo periodo di validità.»; 22) all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Qualora si accerti che le parti di cui al paragrafo 1 hanno dichiarato per l’immissione in libera pratica o hanno ricevuto quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), oppure che non hanno collaborato all’esame, si ritiene che esse ricadano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 e qualsiasi autorizzazione di esenzione loro concessa è revocata con effetto retroattivo. Dopo aver dato alla parte interessata la possibilità di presentare osservazioni, queste conclusioni vengono notificate alle autorità competenti degli Stati membri.» ; 23) all’articolo 15, paragrafo 3, il termine «può essere» è sostituito da «è»; 24) all’articolo 18, l’espressione «delle Comunità europee» è sostituita da «dell’Unione europea»; 25) gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento; 26) l’allegato IV è soppresso.
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