Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 mar 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«rifiuto»: un rifiuto quale definito all’, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;
(2)
«da raccolta differenziata»: la quantità di rifiuti raccolti attraverso la raccolta differenziata quale definita all’, punto 11, della direttiva 2008/98/CE;
(3)
«riciclati»: la quantità di rifiuti sottoposti a riciclaggio, quale definito all’, punto 17, della direttiva 2008/98/CE;
(4)
«plastica»: la plastica quale definita all’, punto 1 bis, della direttiva 94/62/CE;
(5)
«imballaggio»: un imballaggio quale definito all’, punto 1, della direttiva 94/62/CE;
(6)
«imballaggio riutilizzabile»: un imballaggio riutilizzabile quale definito all’, punto 2 bis, della direttiva 94/62/CE;
(7)
«rifiuti di imballaggio»: rifiuti di imballaggio quali definiti all’, punto 2, della direttiva 94/62/CE;
(8)
«punto di calcolo»: il punto di calcolo quale definito all’, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato II della decisione 2005/270/CE;
(9)
«mercato online»: un mercato online quale definito all’, punto 17, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
(10)
«rifiuti di imballaggio di plastica prodotti»: la quantità di imballaggi di plastica, compresi i componenti in plastica degli imballaggi compositi e di altro tipo, che diventano un rifiuto in uno Stato membro in un anno civile, espressa in chilogrammi;
(11)
«rifiuti di imballaggio di plastica riciclati»: la quantità di rifiuti di imballaggio di plastica, compresi i componenti in plastica degli imballaggi compositi e di altro tipo, al punto di calcolo della plastica, espressa in chilogrammi;
(12)
«organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore»: un’organizzazione che attua gli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori di prodotti;
(13)
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso nel mercato di uno Stato membro nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
(14)
«approccio fondato sull’immissione sul mercato»: un metodo per stimare i rifiuti di imballaggio di plastica prodotti sulla base dei dati relativi all’immissione sul mercato provenienti da organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e/o da altre fonti; i dati sono integrati, ove pertinente e applicabile, con gli importi stimati per:
a)
free rider,
b)
produttori al di sotto della soglia de minimis,
c)
soggetti autonomi,
d)
esportazioni dopo l’immissione sul mercato,
e)
commercio online,
f)
importazioni private,
g)
esportazioni private,
h)
imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta,
i)
imballaggi riutilizzabili divenuti rifiuti,
j)
qualsiasi altra stima;
(15)
«approccio fondato sull’analisi dei rifiuti»: un metodo per stimare la quantità totale annua di rifiuti di imballaggio di plastica prodotti combinando i dati dei rifiuti di imballaggio (di plastica) da raccolta differenziata con i dati sui rifiuti urbani indifferenziati, sulla base di un’analisi della composizione dei rifiuti risalente a non più di quattro anni, e con qualsiasi altro dato pertinente sui rifiuti, compresi i rifiuti di imballaggio di plastica industriali e commerciali;
(16)
«free rider»: un produttore o distributore che immette sul mercato imballaggi di plastica o prodotti imballati senza comunicarlo a un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore o a un’autorità pubblica e senza assumersi in altro modo la responsabilità finanziaria o organizzativa della gestione dei rifiuti di imballaggio di plastica, o che segnala una quantità inferiore a quella effettivamente immessa sul mercato;
(17)
«de minimis»: una soglia minima che può essere definita dagli Stati membri, al di sotto della quale non è richiesta la comunicazione a un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore o a un’autorità competente;
(18)
«soggetto autonomo»: un produttore che si assume la responsabilità finanziaria o organizzativa della gestione dei rifiuti di imballaggio di plastica e non è pertanto tenuto a riferire a un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore;
(19)
«esportazioni dopo l’immissione sul mercato»: i prodotti imballati e/o gli imballaggi esportati in un altro Stato membro o in un paese terzo dopo essere stati immessi sul mercato in uno Stato membro;
(20)
«commercio online»: lo scambio di merci all’interno dell’Unione realizzato per via elettronica;
(21)
«importazioni private»: l’imballaggio di prodotti importati da una persona fisica per proprio uso finale da un altro Stato membro (da un negozio fisico) o da un paese terzo (da un negozio fisico) o attraverso un mercato online;
(22)
«esportazioni private»: l’imballaggio di prodotti esportati da una persona fisica per proprio uso finale verso un altro Stato membro o verso un paese terzo da un negozio fisico;
(23)
«imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta»: la prima fornitura di imballaggi riutilizzabili contenenti un prodotto a fini di distribuzione, consumo o uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un’attività commerciale.
Storico versioni
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