Art. 56 · Piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione

Art. 56

Piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione

In vigore dal 16 mar 2023
Piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione 1.   Tutti gli Stati membri istituiscono piani d'azione nazionali riguardanti le popolazioni di suini selvatici sul loro territorio al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione (piani d'azione nazionali) entro un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di garantire: a) un elevato livello di sensibilizzazione e preparazione alle malattie per quanto riguarda i rischi associati alla diffusione della peste suina africana attraverso i suini selvatici; b) la prevenzione, il contenimento, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana; c) azioni coordinate riguardanti i suini selvatici per tenere conto dei rischi posti da tali animali in relazione alla diffusione della peste suina africana. 2.   I piani d'azione nazionali sono stabiliti conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato IV. 3.   Uno Stato membro può decidere di non elaborare un piano d'azione nazionale se una sorveglianza adeguata e continua non ha dimostrato la presenza permanente di suini selvatici in tale Stato membro. 4.   Le misure adottate dagli Stati membri nel quadro dei piani d'azione nazionali sono compatibili, se del caso, con le norme ambientali dell'Unione, comprese le esigenze di protezione della natura, di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. 5.   Gli Stati membri presentano i loro piani d'azione nazionali e i risultati annuali della loro attuazione alla Commissione e agli altri Stati membri.
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