Art. 54 · Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici

Art. 54

Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici

In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici 1.   In deroga ai divieti di cui all', paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di partite di prodotti derivati ottenuti da suini selvatici verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro e verso altri Stati membri, purché siano stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi che garantisca che i prodotti derivati non presentano rischi di diffusione della peste suina africana. 2.   In deroga ai divieti di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III e verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro, purché: a) i sottoprodotti di origine animale siano raccolti, trasportati e smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009; b) per i movimenti al di fuori di zone soggette a restrizioni I, II e III, i mezzi di trasporto siano individualmente equipaggiati con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale; l'operatore di trasporto consente all'autorità competente di controllare il movimento in tempo reale dei mezzi di trasporto e conserva la documentazione elettronica del movimento per un periodo di almeno due mesi dal movimento della partita.
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