Art. 52 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da una zona soggetta a restrizioni I di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano

Art. 52

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da una zona soggetta a restrizioni I di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano

In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da una zona soggetta a restrizioni I di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano 1.   In deroga ai divieti di cui all', paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all'interno di una zona soggetta a restrizioni I e da tale zona soggetta a restrizioni di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro, purché: a) siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico prima del movimento della partita di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tale suino selvatico; b) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento della partita; c) le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all'interno di una zona soggetta a restrizioni I o al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro: i) per uso domestico privato; oppure ii) da parte di cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all', paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure iii) dallo stabilimento designato conformemente all', paragrafo 1, in cui le carni fresche e i prodotti a base di carne sono stati marcati: — con un bollo sanitario speciale o un marchio di identificazione conformemente all', paragrafo 1, lettera c); oppure — conformemente all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e siano spostati verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del medesimo regolamento. 2.   In deroga ai divieti di cui all', paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano all'interno delle zone soggette a restrizioni II e III dello stesso Stato membro, purché: a) siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico prima del movimento della partita di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tale suino selvatico o del corpo di tale suino selvatico destinati al consumo umano; b) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento della partita; c) le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all'interno delle zone soggette a restrizioni II e III all'interno dello stesso Stato membro: i) per uso domestico privato; oppure ii) conformemente alle condizioni specifiche di cui all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687, verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale di cui all'allegato VII del medesimo regolamento. 3.   L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che i test di identificazione dell'agente patogeno di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), non siano richiesti in una zona soggetta a restrizioni I, II o III, purché: a) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato, sulla base di una sorveglianza adeguata e continua, la situazione epidemiologica specifica della peste suina africana e i relativi rischi nella particolare zona soggetta a restrizioni o nella parte di tale zona soggetta a restrizioni e tale valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile; b) la valutazione di cui alla lettera a) sia riesaminata periodicamente: i) tenendo conto di eventuali sviluppi della situazione epidemiologica specifica della peste suina africana nella particolare zona soggetta a restrizioni; e ii) il rischio di diffusione della peste suina africana sia considerato trascurabile dall'autorità competente dello Stato membro interessato; c) la partita di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati solo: i) all'interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro interessato il più vicino possibile al luogo in cui il suino selvatico è stato cacciato; e ii) per uso domestico privato.
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