Art. 5
Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni I in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un'area di uno Stato membro confinante con un'area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana
In vigore dal 16 mar 2023
Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni I in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un'area di uno Stato membro confinante con un'area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana
1. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un'area di uno Stato membro confinante con un'area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, tale area in cui non è stato confermato alcun focolaio è inserita, ove necessario, nell'elenco di cui all'allegato I, parte I, come zona soggetta a restrizioni I.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché, dopo l'inserimento di un'area nell'elenco di cui all'allegato I, parte I, del presente regolamento come zona soggetta a restrizioni I, sia adeguata senza indugio un'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni I elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro.
3. Se la zona soggetta a restrizioni I è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro istituisce senza indugio l'ulteriore zona soggetta a restrizioni pertinente conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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