Art. 48 · Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini selvatici da parte degli operatori

Art. 48

Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini selvatici da parte degli operatori

In vigore dal 16 mar 2023
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini selvatici da parte degli operatori Le autorità competenti di tutti gli Stati membri vietano i movimenti di partite di suini selvatici da parte degli operatori di cui all'articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688: a) all'interno dell'intero territorio dello Stato membro; b) dall'intero territorio dello Stato membro verso: i) altri Stati membri; e ii) paesi terzi.
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