Art. 47 · Bolli sanitari speciali o marchi di identificazione

Art. 47

Bolli sanitari speciali o marchi di identificazione

In vigore dal 16 mar 2023
Bolli sanitari speciali o marchi di identificazione 1.   L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i seguenti prodotti di origine animale siano marcati conformemente al paragrafo 2: a) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III come previsto all', lettera d), punto ii); b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II, se non sono soddisfatte le condizioni specifiche per l'autorizzazione dei movimenti di tali partite al di fuori della zona soggetta a restrizioni II di cui all', paragrafo 1, come previsto all', paragrafo 3, lettera e), e all', paragrafo 2, lettera b), punto ii); c) le carni fresche e i prodotti a base di carne di suini selvatici spostati all'interno di una zona soggetta a restrizioni I o al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni dallo stabilimento designato conformemente all', paragrafo 1, come previsto all', paragrafo 1, lettera c), punto iii), primo trattino. 2.   L'autorità competente dello Stato membro interessato e, se del caso, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché: a) un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 con due linee diagonali parallele supplementari sia applicato ai prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e destinati a essere spostati solo all'interno dello stesso Stato membro interessato; b) dopo la marcatura dei prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, le informazioni richieste per un bollo sanitario o, se del caso, per un marchio di identificazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 continuano a figurare in caratteri perfettamente leggibili. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare l'uso di un'altra forma di bollo sanitario speciale o, se del caso, di un marchio di identificazione che non sia ovale e non possa essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
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