Art. 42
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi
In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi
In deroga ai divieti di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi, purché:
a)
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2;
c)
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati ottenuti da suini detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui:
i)
all', paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3; e
ii)
all', paragrafo 1, lettera a), tranne quando i suini detenuti sono spostati verso stabilimenti conformemente all'; e
iii)
all';
d)
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all', paragrafo 1.
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