Art. 39
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni a fini di ulteriore trattamento o trasformazione in un altro Stato membro
In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni a fini di ulteriore trattamento o trasformazione in un altro Stato membro
1. In deroga all', paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente per la trasformazione di materiali di categoria 3 in mangimi trasformati, alimenti trasformati per animali da compagnia o prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di materiali di categoria 3 in biogas o compost di cui all', paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro, purché:
a)
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2;
c)
i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all';
d)
i materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II e macellati:
i)
in una zona soggetta a restrizioni II:
—
dello stesso Stato membro interessato; oppure
—
di un altro Stato membro interessato conformemente all';
oppure
ii)
al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II situata nello stesso Stato membro interessato conformemente all';
e)
il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
f)
i sottoprodotti di origine animale siano spostati direttamente dal macello o da altri stabilimenti di operatori del settore alimentare designati conformemente all', paragrafo 1, verso:
i)
un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui agli allegati X e XIII del regolamento (UE) n. 142/2011;
ii)
un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
iii)
un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 3:
a)
consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e
b)
conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.
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