Art. 35 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento o smaltimento

Art. 35

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento o smaltimento

In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento o smaltimento 1.   In deroga all', paragrafo 1, del presente regolamento l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente a fini di trattamento, smaltimento come rifiuti mediante incenerimento o smaltimento o recupero mediante coincenerimento dei sottoprodotti di origine animale di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato al di fuori delle zone soggette a restrizioni II o III situate all'interno dello stesso Stato membro, purché i mezzi di trasporto siano individualmente equipaggiati con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale. 2.   L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1: a) consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita. 3.   L'autorità competente può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1 sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché: a) le partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III siano spostate all'interno dello stesso Stato membro unicamente ai fini di cui al paragrafo 1; b) ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di sottoprodotti di origine animale; solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro, come concordato con l'autorità competente dello Stato membro interessato, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso. 4.   In deroga all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere di autorizzare i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo attraverso un impianto di raccolta temporanea riconosciuto conformemente all' paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, purché: a) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile; b) i sottoprodotti di origine animale siano spostati solo verso un impianto riconosciuto di raccolta temporanea situato il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione nello stesso Stato membro interessato.
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