Art. 34 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona soggetta a restrizioni verso zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro

Art. 34

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona soggetta a restrizioni verso zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro

In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona soggetta a restrizioni verso zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro 1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale situato in una zona soggetta a restrizioni II verso zone soggette a restrizioni II o III nel territorio di un altro Stato membro interessato, purché: a) il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti di materiale germinale alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché all'; b) i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale: i) dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di raccolta del materiale germinale; ii) in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti da zone soggette a restrizioni II e III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale; c) le partite di materiale germinale rispettino ogni altra garanzia adeguata in materia di sanità animale in base all'esito positivo di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione della peste suina africana: i) richiesta dalle autorità competenti dello stabilimento di spedizione; ii) approvata dall'autorità competente dello Stato membro dello stabilimento di destinazione, prima della data del movimento delle partite di materiale germinale; d) tutti i suini detenuti nello stabilimento riconosciuto di materiale germinale di spedizione siano sottoposti, con esito favorevole, a un esame di laboratorio per la peste suina africana almeno una volta all'anno. 2.   L'autorità competente dello Stato membro interessato: a) redige un elenco di stabilimenti riconosciuti di materiale germinale che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che sono autorizzati per i movimenti di partite di materiale germinale da una zona soggetta a restrizioni II in tale Stato membro interessato verso zone soggette a restrizioni II e III in un altro Stato membro interessato; tale elenco contiene le informazioni che l'autorità competente dello Stato membro interessato deve conservare in merito agli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di suini di cui all' del regolamento delegato (UE) 2020/686; b) mette l'elenco di cui alla lettera a) a disposizione del pubblico sul proprio sito web e lo mantiene aggiornato; c) fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri il link al sito web di cui alla lettera b).
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