Art. 32
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato
In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato
In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale da uno stabilimento di materiale germinale registrato o riconosciuto situato in una zona soggetta a restrizioni II verso un'altra zona soggetta a restrizioni II o zone soggette a restrizioni I o III o verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, purché:
a)
il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti e ottenuto da suini detenuti che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 5, nonché all';
b)
i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti di materiale germinale in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni II che non soddisfano le condizioni generali supplementari di cui agli e da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale.
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