Art. 29 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni ai fini della macellazione immediata nello stesso Stato membro interessato

Art. 29

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni ai fini della macellazione immediata nello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni ai fini della macellazione immediata nello stesso Stato membro interessato 1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, in circostanze eccezionali, qualora tale divieto comporti problemi di benessere degli animali in uno stabilimento che detiene suini, e in caso di limiti logistici della capacità di macellazione dei macelli situati nella zona soggetta a restrizioni III e designati conformemente all', paragrafo 1, o in assenza di macelli designati nella zona soggetta a restrizioni III, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare, ai fini della macellazione immediata, i movimenti di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello designato conformemente all', paragrafo 1, nello stesso Stato membro il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione e situato: a) in una zona soggetta a restrizioni II; b) in una zona soggetta a restrizioni I, quando non è possibile macellare gli animali in una zona soggetta a restrizioni II; c) al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III, quando non è possibile macellare gli animali in tali zone soggette a restrizioni. 2.   L'autorità competente dello Stato membro interessato concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente qualora: a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché agli . 3.   L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché: a) i suini detenuti siano destinati alla macellazione immediata direttamente in un macello designato conformemente all', paragrafo 1; b) all'arrivo al macello designato, i suini provenienti dalla zona soggetta a restrizioni III siano tenuti separati dagli altri suini e siano macellati: i) in un giorno specifico in cui sono macellati unicamente suini provenienti dalla zona soggetta a restrizioni III; oppure ii) al termine di un giorno di macellazione, in modo da garantire che successivamente non siano macellati altri suini detenuti; c) dopo la macellazione dei suini provenienti dalla zona soggetta a restrizioni III e prima dell'inizio della macellazione di altri suini detenuti, il macello sia pulito e disinfettato conformemente alle istruzioni dell'autorità competente dello Stato membro interessato. 4.   L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché: a) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni III e spostati al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni siano trattati o smaltiti conformemente agli ; b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni III e spostati al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni III siano trasformati e immagazzinati conformemente all', lettera d). 5.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, se i movimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni, purché: a) prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile; b) i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata alle condizioni di cui all', paragrafo 3, lettere b) e c), e conformemente all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687; c) il macello di destinazione sia designato conformemente all', paragrafo 1 e sia situato: i) in un'altra zona soggetta a restrizioni III nel territorio dello stesso Stato membro interessato, il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione; ii) nelle zone soggette a restrizioni II o I nel territorio dello stesso Stato membro interessato, il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione, qualora non sia possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni III; iii) in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, qualora non sia possibile macellare gli animali nelle zone soggette a restrizioni I, II o III; d) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano trasformati o smaltiti conformemente agli ; e) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano spostati solo da un macello all'interno dello stesso Stato membro conformemente all', paragrafo 2, lettera b), punto i).
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