Art. 27 · Obblighi dell'autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro

Art. 27

Obblighi dell'autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro

In vigore dal 16 mar 2023
Obblighi dell'autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro L'autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro: a) notifica senza indugio all'autorità competente dello stabilimento di spedizione l'arrivo della partita; b) provvede affinché i suini detenuti: i) rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687; oppure ii) siano spostati direttamente in un macello designato conformemente all', paragrafo 1.
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