Art. 26
Procedura specifica di incanalamento per la concessione di deroghe per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro
In vigore dal 16 mar 2023
Procedura specifica di incanalamento per la concessione di deroghe per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro
1. L'autorità competente dello Stato membro interessato predispone una procedura di incanalamento come previsto all', paragrafo 2, lettera c), per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II o III in un altro Stato membro sotto il controllo delle autorità competenti:
a)
dello stabilimento di spedizione;
b)
degli Stati membri di passaggio;
c)
dello stabilimento di destinazione.
2. L'autorità competente dello stabilimento di spedizione:
a)
provvede affinché ogni mezzo di trasporto utilizzato per i movimenti di partite di suini detenuti di cui al paragrafo 1 sia:
i)
individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
ii)
sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di suini detenuti; solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l'autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso;
b)
informa in anticipo l'autorità competente del luogo in cui è situato lo stabilimento di destinazione e, se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di passaggio dell'intenzione di spostare la partita di suini detenuti;
c)
predispone un sistema in base al quale gli operatori sono tenuti a notificare immediatamente all'autorità competente del luogo in cui è situato lo stabilimento di spedizione qualsiasi incidente o guasto di un mezzo di trasporto utilizzato per trasportare la partita di suini detenuti;
d)
provvede affinché si stabilisca un piano di emergenza, si definisca un ordine gerarchico e si prendano gli accordi necessari per la cooperazione tra le autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di possibili incidenti durante il trasporto, guasti gravi o azioni fraudolente da parte degli operatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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