Art. 24
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata
In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata
1. In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:
a)
i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata;
b)
il macello di destinazione sia designato conformemente all', paragrafo 1.
2. L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:
a)
le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché agli .
3. In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, se i movimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno o al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni, purché:
a)
prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
b)
i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata e conformemente all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, lettera a), e all', paragrafo 2, lettera b), punti da i) a v), del regolamento delegato (UE) 2020/687;
c)
il macello di destinazione sia designato conformemente all', paragrafo 1 e sia situato:
i)
all'interno della stessa o di un'altra zona soggetta a restrizioni II il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione;
ii)
nelle zone soggette a restrizioni I o III nel territorio dello stesso Stato membro interessato, qualora non sia possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni II;
iii)
in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, qualora non sia possibile macellare gli animali nelle zone soggette a restrizioni I, II o III;
d)
i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II siano trasformati o smaltiti conformemente agli ;
e)
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II siano spostati solo da un macello all'interno dello stesso Stato membro conformemente all', paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni
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