Art. 22 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni

Art. 22

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni

In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni 1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso: a) uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato: i) nella stessa o in un'altra zona soggetta a restrizioni I; ii) nelle zone soggette a restrizioni II e III; iii) al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III; b) uno stabilimento situato nel territorio di un altro Stato membro; c) paesi terzi. 2.   L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte: a) le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché agli .
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