Art. 20.tit_1 · Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

Art. 20.tit_1

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

In vigore dal 16 mar 2023
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