Art. 16 · Condizioni generali supplementari per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III

Art. 16

Condizioni generali supplementari per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III

In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni generali supplementari per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III 1.   L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III o di partite di materiale germinale raccolto nelle zone soggette a restrizioni II o III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni solo nei casi di cui agli articoli da 22 a 25 e agli articoli da 28 a 34, purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite in tali articoli e le seguenti condizioni generali supplementari: a) lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale almeno una volta dopo l'inserimento delle zone soggette a restrizioni I, II e III negli elenchi di cui all'allegato I del presente regolamento o nei tre mesi precedenti la data del movimento della partita e sia oggetto di visite periodiche di veterinari ufficiali come previsto all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 con la seguente frequenza: i) nelle zone soggette a restrizioni I e II: almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno quattro mesi tra tali visite; ii) nella zona soggetta a restrizioni III: almeno una volta ogni tre mesi; b) lo stabilimento di spedizione applichi prescrizioni in materia di biosicurezza per la peste suina africana: i) conformemente alle misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato III; e ii) quali stabilite dallo Stato membro interessato; c) nello stabilimento di spedizione sia realizzata una sorveglianza continua mediante test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana: i) conformemente all', paragrafo 2, e all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687; e ii) ogni settimana, con esito negativo, almeno sui primi due suini detenuti morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, su qualsiasi suino detenuto che sia morto dopo lo svezzamento, in ciascuna unità epidemiologica; e iii) almeno durante il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 prima del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione; oppure iv) se necessario, seguendo le istruzioni dell'autorità competente, conformemente all', paragrafo 1, lettera c), se non vi sono suini detenuti morti nello stabilimento durante tale periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui alla lettera c), punto iii), del presente paragrafo. 2.   L'autorità competente può decidere di effettuare visite allo stabilimento di spedizione in una zona soggetta a restrizioni III di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), con una frequenza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), sulla base di un esito favorevole dell'ultima visita dopo l'inserimento delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I o nei tre mesi precedenti la data di movimento della partita, che indichi che: a) sono applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui al paragrafo 1, lettera b); e b) in tale stabilimento è in vigore la sorveglianza continua di cui al paragrafo 1, lettera c). 3.   L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che la recinzione a prova di bestiame di cui all'allegato III, punto 2), lettera h), e di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo non è obbligatoria: a) per gli stabilimenti di suini detenuti per un periodo di sei mesi dalla data di conferma del primo focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, purché: i) l'autorità competente dello Stato membro abbia valutato i rischi derivanti da tale decisione e la valutazione indichi che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile; ii) sia posto in essere un sistema alternativo che garantisce la separazione tra i suini detenuti negli stabilimenti e i suini selvatici negli Stati membri in cui è presente una popolazione di suini selvatici; iii) i suini detenuti di tali stabilimenti non siano spostati in un altro Stato membro; iv) i suini non siano detenuti temporaneamente o permanentemente all'aperto in tali stabilimenti; oppure b) se la sorveglianza adeguata e continua non ha dimostrato la presenza permanente di suini selvatici in tale Stato membro; oppure c) per gli stabilimenti di suini detenuti per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, se le partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e i relativi prodotti sono spostati solo all'interno di tali zone soggette a restrizioni conformemente agli o 30 del presente regolamento.
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