Art. 14 · Condizioni generali per le deroghe ai divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

Art. 14

Condizioni generali per le deroghe ai divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni generali per le deroghe ai divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni 1.   In deroga ai divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare tali movimenti nei casi di cui agli articoli da 22 a 25 e agli purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite in tali articoli e le condizioni seguenti: a) le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e b) le condizioni generali supplementari riguardanti: i) i movimenti di partite di suini detenuti all'interno e al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all', se del caso; ii) gli stabilimenti per suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'; iii) i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare i suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'. 2.   Prima di concedere le autorizzazioni di cui agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 31, l'autorità competente dello Stato membro interessato valuta i rischi da esse derivanti e tale valutazione deve indicare che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile. 3.   L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che le condizioni generali supplementari di cui agli non si applichino ai movimenti di partite di suini detenuti in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III purché: a) i suini detenuti debbano essere spostati in un altro macello a causa di circostanze eccezionali, come un grave guasto nel macello; b) il macello di destinazione sia situato: i) nelle zone soggette a restrizioni I, II o III dello stesso Stato membro; oppure ii) in circostanze eccezionali, come l'assenza dei macelli di cui alla lettera b), punto i), al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II o III nel territorio dello stesso Stato membro; c) i movimenti siano autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
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