Art. 12 · Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

Art. 12

Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

In vigore dal 16 mar 2023
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni 1.   L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni. 2.   L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichi ai movimenti di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina africana, in stabilimenti designati conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento. 3.   In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli e alle condizioni specifiche previste in tali articoli.
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