Art. 10
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
In vigore dal 16 mar 2023
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
1. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applichi ai movimenti di partite di materiale germinale di suini detenuti in stabilimenti confinati situati nelle zone soggette a restrizioni II e III, purché:
a)
l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
b)
il materiale germinale sia spostato solo verso un altro stabilimento confinato situato nello stesso Stato membro interessato.
3. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli e alle condizioni specifiche previste in tali articoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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