Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 16 mar 2023
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti: a) le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri (14) elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II (Stati membri interessati). Tali misure speciali di controllo delle malattie si applicano ai suini detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, in aggiunta alle misure applicabili nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza, nelle ulteriori zone soggette a restrizioni e nelle zone infette istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati conformemente all', paragrafo 1, e all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana; c) l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia: i) delle zone soggette a restrizioni, che comprendono zone di protezione e zone di sorveglianza, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti; ii) delle zone infette, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici. 2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre norme sulle misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che tutti gli Stati membri devono applicare per un periodo di tempo limitato. 3.   Il presente regolamento si applica: a) ai movimenti di partite di: i) suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii); ii) materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale ottenuti dai suini detenuti di cui alla lettera a), punto i); iii) carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, dalle zone soggette a restrizioni I, II e III o dalle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii), qualora tali carni o prodotti a base di carne siano ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori di tali zone soggette a restrizioni e zone infette e macellati: — in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III o nelle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii); oppure — in macelli situati al di fuori di tali zone soggette a restrizioni e zone infette; b) ai movimenti di: i) partite di suini selvatici in tutti gli Stati membri; ii) partite, anche effettuati per uso privato da cacciatori, di prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni I, II e III o trasformati in stabilimenti situati in tali zone soggette a restrizioni; c) agli operatori del settore alimentare che manipolano le partite di cui alle lettere a) e b); d) a tutti gli Stati membri per quanto riguarda la sensibilizzazione in merito alla peste suina africana; e) a tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione di piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:594:oj#art-1