Art. 7 · Modulo di marcatura delle catture

Art. 7

Modulo di marcatura delle catture

In vigore dal 15 mar 2023
Modulo di marcatura delle catture 1.   Se le catture accessorie di SBF da parte di pescherecci dell’Unione sono destinate all’esportazione o alla riesportazione, un modulo di marcatura delle catture è compilato il prima possibile dopo aver pescato ciascun singolo esemplare. La lunghezza e il peso dell’SBF sono misurati prima che l’SBF sia congelato. 2.   Se la lunghezza e il peso dell’SBF non possono essere misurati con precisione a bordo della nave, tali misurazioni sono effettuate e il relativo modulo di marcatura delle catture è compilato al momento del trasbordo e, in ogni caso, prima di qualsiasi ulteriore trasferimento dell’SBF. 3.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione trasmettono alle autorità degli Stati membri di bandiera i moduli di marcatura delle catture compilati. Gli Stati membri trasmettono trimestralmente alla Commissione le informazioni contenute nei moduli di marcatura delle catture. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato.
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