Art. 24
Riservatezza e protezione dei dati
In vigore dal 15 mar 2023
Riservatezza e protezione dei dati
1. Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza nel trattamento delle relazioni e dei messaggi elettronici trasmessi al segretariato e pervenuti dal medesimo.
2. La raccolta, il trasferimento, la conservazione o altro trattamento di dati a norma del presente regolamento sono conformi ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
I dati personali trattati a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a dieci anni, a meno che non siano necessari per dare seguito a una violazione, a un’ispezione o a procedure giudiziarie o amministrative. In tal caso, i dati personali possono essere conservati fino a 20 anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.
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