Art. 20
Possibile violazione
In vigore dal 15 mar 2023
Possibile violazione
1. Qualora riceva dal segretariato informazioni relative a una possibile violazione, da parte di uno Stato membro o di un peschereccio dell’Unione, della convenzione o delle misure di conservazione e di gestione, la Commissione trasmette senza indugio tali informazioni allo Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro comunica alla Commissione, almeno otto settimane prima della riunione annuale del comitato di conformità, l’esito delle indagini eventualmente realizzate con riguardo alla possibile violazione e alle eventuali misure adottate per porvi rimedio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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