Art. 16 · Notifica di trasbordo

Art. 16

Notifica di trasbordo

In vigore dal 15 mar 2023
Notifica di trasbordo 1.   Prima di effettuare il trasbordo, il comandante del peschereccio dell’Unione coinvolto in un trasbordo di SBF comunica le informazioni seguenti alle autorità dello Stato di approdo, con almeno 48 ore di anticipo o secondo quanto specificato dalle autorità dello Stato di approdo o, se il tempo necessario per raggiungere il porto è inferiore alle 48 ore, immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di pesca: a) il nome del peschereccio dell’Unione e il relativo numero nel registro delle navi; b) il prodotto SBF e i quantitativi da trasbordare; c) la data e il luogo del trasbordo; d) la zona o la sottozona FAO delle catture accessorie di SBF. 2.   Al momento del trasbordo, il comandante del peschereccio dell’Unione comunica al proprio Stato membro di bandiera le informazioni seguenti: a) il nome, il numero di immatricolazione e la bandiera della nave da trasporto ricevente e il relativo numero nel registro delle navi; b) i prodotti SBF e i quantitativi trasbordati; c) la data e il luogo del trasbordo; d) il codice FAO alfa-3 e la zona o la sottozona FAO delle catture di SBF.
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