Art. 4
Informazioni
In vigore dal 15 mar 2023
Informazioni
1. Per dare attuazione ai poteri conferitigli dai trattati, quali rispecchiati nelle decisioni (UE) 2020/135 e (UE) 2021/689 del Consiglio, il Consiglio è tenuto costantemente informato, in modo permanente e regolare, circa l’attuazione dell’accordo di recesso e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
2. Per dare attuazione ai poteri conferitigli dai trattati, il Parlamento europeo è tenuto immediatamente e pienamente informato, a norma dei trattati, affinché possa esercitare le sue prerogative istituzionali.
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