Art. 3
Procedura di comitato
In vigore dal 15 mar 2023
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato «Regno Unito». Esso è un comitato ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 182/2011. Conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tempestivamente e regolarmente informati dei lavori del comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo .
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono esercitare in qualsiasi momento il diritto di controllo ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni
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