Art. 3 · Procedura di comitato

Art. 3

Procedura di comitato

In vigore dal 15 mar 2023
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato «Regno Unito». Esso è un comitato ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 182/2011. Conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tempestivamente e regolarmente informati dei lavori del comitato. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo . 4.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono esercitare in qualsiasi momento il diritto di controllo ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011.
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