Art. 2 · Entrata in vigore e applicazione

Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 15 mar 2023
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2024. Gli ELTIF autorizzati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 applicabili prima del 10 gennaio 2024 e che vi si conformano sono considerati conformi al presente regolamento fino all’11 gennaio 2029. Gli ELTIF autorizzati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 applicabili prima del 10 gennaio 2024 e che vi si conformano e che non raccolgono capitale aggiuntivo sono considerati conformi al presente regolamento. In deroga al terzo comma, un ELTIF autorizzato prima del 10 gennaio 2024 può scegliere di essere soggetto al presente regolamento, purché l’autorità competente dell’ELTIF ne sia informata.
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