Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) 2015/760

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2015/760

In vigore dal 15 mar 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2015/760 Il regolamento (UE) 2015/760 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il presente regolamento ha lo scopo di mobilitare e convogliare con maggiore facilità capitali verso investimenti a lungo termine nell’economia reale, ivi incluso verso investimenti che promuovano il Green Deal europeo e altri ambiti prioritari, in linea con l’obiettivo dell’Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.»; 2) l’ è così modificato: a) il punto 6 è sostituito dal seguente: «6) «attività reale»: un’attività che ha un valore intrinseco dovuto alla sua natura e alle sue caratteristiche;»; b) al punto 7 è aggiunta la lettera seguente: «c bis) un’impresa di riassicurazione quale definita all’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;»; c) sono inseriti i punti seguenti: «14 bis)   «cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata»: una cartolarizzazione che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); 14 ter)   «gruppo»: un gruppo ai sensi dell’, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); (*1)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)." (*2)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;" d) sono aggiunti i punti seguenti: «20) «ELTIF feeder»: un ELTIF, o un suo comparto di investimento, autorizzato ad investire almeno l’85 % delle sue attività in quote o azioni di un altro ELTIF o comparto di investimento di un ELTIF; 21) «ELTIF master»: un ELTIF, o un suo comparto di investimento, nel quale un altro ELTIF investe almeno l’85 % delle sue attività in quote o azioni.»; 3) all’articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le autorità competenti degli ELTIF informano, su base trimestrale, l’ESMA delle autorizzazioni rilasciate o ritirate conformemente al presente regolamento e di qualsiasi modifica delle informazioni relative a un ELTIF che figurano nel registro pubblico centrale di cui al secondo comma. L’ESMA tiene un registro pubblico centrale aggiornato che riporta, per tutti gli ELTIF autorizzati ai sensi del presente regolamento: a) l’identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier – LEI) e il codice identificativo nazionale dell’ELTIF, se disponibile; b) il nome e l’indirizzo del gestore dell’ELTIF e, se disponibile, il LEI di tale gestore; c) i codici ISIN dell’ELTIF e di ciascuna classe distinta di quote o azioni, se disponibili; d) il LEI dell’ELTIF master, se disponibile; e) il LEI dell’ELTIF feeder, se disponibile; f) l’autorità competente dell’ELTIF e lo Stato membro di origine dell’ELTIF; g) gli Stati membri in cui l’ELTIF è commercializzato; h) se l’ELTIF può essere commercializzato presso investitori al dettaglio o esclusivamente presso investitori professionali; i) la data di autorizzazione dell’ELTIF; j) la data in cui ha avuto inizio la commercializzazione dell’ELTIF; k) la data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni sull’ELTIF da parte dell’ESMA. Il registro pubblico centrale è reso accessibile in formato elettronico.»; 4) l’articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La domanda di autorizzazione come ELTIF include tutte le seguenti informazioni: a) il regolamento o i documenti costitutivi del fondo; b) il nome del gestore dell’ELTIF proposto; c) il nome del depositario e, se richiesto dall’autorità competente di un ELTIF che può essere commercializzato presso investitori al dettaglio, l’accordo scritto concluso con il depositario; d) se l’ELTIF può essere commercializzato presso investitori al dettaglio, una descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio; e) se del caso, le seguenti informazioni sulla struttura master-feeder dell’ELTIF: i) una dichiarazione che l’ELTIF feeder è feeder dell’ELTIF master; ii) il regolamento o i documenti costitutivi dell’ELTIF master e l’accordo tra l’ELTIF feeder e l’ELTIF master o le norme interne di comportamento di cui all’articolo 29, paragrafo 6; iii) se l’ELTIF master e l’ELTIF feeder hanno depositari diversi, l’accordo per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 7; iv) se l’ELTIF feeder è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’ELTIF master, una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine dell’ELTIF master attestante che l’ELTIF master è un ELTIF fornito dall’ELTIF feeder.»; b) al paragrafo 2, secondo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo il paragrafo 1, un GEFIA UE che chiede di gestire un ELTIF stabilito in un altro Stato membro fornisce all’autorità competente dell’ELTIF la seguente documentazione:»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Entro due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa, i richiedenti sono informati del rilascio o meno dell’autorizzazione a un ELTIF. «; d) al paragrafo 5, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se l’ELTIF può essere commercializzato presso investitori al dettaglio, una descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio.»; 5) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Attività di investimento ammissibili 1.   Le attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sono ammissibili all’investimento da parte di un ELTIF solo se rientrano in una delle seguenti categorie: a) strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano stati: i) emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile di cui all’articolo 11 e acquisiti dall’ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario; ii) emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile di cui all’articolo 11 in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity acquisito in precedenza dall’ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario; iii) emessi da un’impresa in cui un’impresa di portafoglio ammissibile di cui all’articolo 11 detiene una partecipazione al capitale in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity acquisito dall’ELTIF conformemente al punto i) o ii) della presente lettera; b) strumenti di debito emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile di cui all’articolo 11; c) prestiti erogati dall’ELTIF a un’impresa di portafoglio ammissibile di cui all’articolo 11 con una scadenza non superiore al ciclo di vita dell’ELTIF; d) quote o azioni di uno o più altri ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE gestiti da GEFIA UE, a condizione che tali ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE investano negli investimenti ammissibili di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, e non abbiano investito essi stessi più del 10 % delle loro attività in altri organismi di investimento collettivo; e) attività reali; f) cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate le cui esposizioni sottostanti corrispondono a una delle seguenti categorie: i) attività elencate all’, lettera a), punto i), ii) o iv), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione (*3); ii) attività elencate all’, lettera a), punto vii) o viii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851, a condizione che i proventi delle obbligazioni di cartolarizzazione siano utilizzati per finanziare o rifinanziare investimenti a lungo termine; g) obbligazioni emesse, a norma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee, da un’impresa di portafoglio ammissibile di cui all’articolo 11. Il limite indicato alla lettera d) del primo comma non si applica agli ELTIF feeder. 2.   Al fine di determinare il rispetto del limite di investimento di cui all’articolo 13, paragrafo 1, gli investimenti da parte degli ELTIF in quote o azioni di ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE gestiti da GEFIA UE sono presi in considerazione solo nella misura dell’importo degli investimenti di tali organismi di investimento collettivo nelle attività di investimento ammissibili di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c), e), f) e g), del presente articolo. Al fine di determinare il rispetto del limite di investimento e degli altri limiti di cui all’articolo 13 e all’articolo 16, paragrafo 1, le attività e la posizione di assunzione in prestito di liquidità di un ELTIF e degli altri organismi di investimento collettivo in cui l’ELTIF ha investito sono combinate. La determinazione del rispetto del limite di investimento e degli altri limiti di cui all’articolo 13 e all’articolo 16, paragrafo 1, a norma del presente paragrafo è effettuata sulla base di informazioni aggiornate almeno su base trimestrale e, qualora tali informazioni non siano disponibili su base trimestrale, in funzione delle più recenti informazioni disponibili. (*3)  Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (GU L 285 del 6.11.2019, pag. 1).»;" 6) all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Un’impresa di portafoglio ammissibile è un’impresa che soddisfa, al momento dell’investimento iniziale, i seguenti requisiti: a) non è un’impresa finanziaria, salvo se: i) è un’impresa finanziaria che non è una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione mista; e ii) tale impresa finanziaria è stata autorizzata o registrata meno di cinque anni prima della data dell’investimento iniziale; b) è un’impresa che: i) non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; o ii) è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e ha una capitalizzazione di mercato non superiore a 1 500 000 000 EUR; c) è stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che quest’ultimo: i) non sia identificato come paese terzo ad alto rischio elencato nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4); ii) non figuri nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. (*4)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;" 7) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Conflitti di interessi 1.   Un ELTIF non investe in attività di investimento ammissibili nelle quali il gestore dell’ELTIF ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni degli ELTIF, EuSEF, EuVECA, OICVM o FIA UE che gestisce. 2.   Un GEFIA UE che gestisce un ELTIF e le imprese appartenenti allo stesso gruppo di tale GEFIA UE, come pure il personale di entrambi, possono coinvestire in tale ELTIF e coinvestire con l’ELTIF nella stessa attività, a condizione che il gestore dell’ELTIF abbia predisposto meccanismi organizzativi e amministrativi volti a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interessi e purché tali conflitti di interessi siano adeguatamente comunicati.»; 8) gli articoli 13, 14, 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 13 Composizione e diversificazione del portafoglio 1.   Un ELTIF investe almeno il 55 % del suo capitale in attività di investimento ammissibili. 2.   Un ELTIF investe non più: a) del 20 % del suo capitale in strumenti emessi da una singola impresa di portafoglio ammissibile o in prestiti a essa erogati; b) del 20 % del suo capitale in una singola attività reale; c) del 20 % del suo capitale in quote o azioni di singoli ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM o FIA UE gestiti da un GEFIA UE; d) del 10 % del suo capitale nelle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), quando tali attività sono state emesse da un unico organismo. 3.   Il valore aggregato delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate presenti nel portafoglio di un ELTIF non supera il 20 % del valore del capitale dell’ELTIF. 4.   L’esposizione di rischio aggregata dell’ELTIF nei confronti di una controparte derivante da operazioni in derivati OTC (over the counter), da operazioni di vendita con patto di riacquisto o da operazioni di acquisto con patto di rivendita non supera il 10 % del valore del capitale dell’ELTIF. 5.   In deroga al paragrafo 2, lettera d), un ELTIF può elevare il limite del 10 % ivi indicato fino al 25 % se le obbligazioni sono emesse da enti creditizi che abbiano la sede legale in uno Stato membro e siano soggetti per legge a speciale vigilanza pubblica ai fini della tutela dei titolari delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall’emissione di tali obbligazioni sono investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell’emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. 6.   Le società incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, disciplinati dalla direttiva 2013/34/UE o ai sensi delle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un’unica impresa di portafoglio ammissibile o un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. 7.   I limiti di investimento di cui ai paragrafi da 2 a 4 non si applicano se gli ELTIF sono commercializzati esclusivamente presso investitori professionali. I limiti di investimento di cui al paragrafo 2, lettera c), non si applicano se l’ELTIF è un ELTIF feeder. Articolo 14 Rettifica di posizioni di investimento Ove un ELTIF violi gli obblighi di composizione e diversificazione del portafoglio di cui all’articolo 13 o i limiti di assunzione in prestito di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e la violazione esuli dal controllo del gestore dell’ELTIF, quest’ultimo adotta, entro un congruo periodo di tempo, le misure necessarie a rettificare la posizione, tenendo in debito conto gli interessi degli investitori nell’ELTIF. Articolo 15 Limiti di concentrazione 1.   Un ELTIF non può acquistare più del 30 % delle quote o delle azioni di un unico ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM o di un FIA UE gestito da un GEFIA UE. Tale limite non si applica se gli ELTIF sono commercializzati esclusivamente presso investitori professionali, né si applica a un ELTIF feeder che investe nel proprio ELTIF master. 2.   I limiti di concentrazione di cui all’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE si applicano agli investimenti in attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, tranne nel caso in cui gli ELTIF siano commercializzati esclusivamente presso investitori professionali. Articolo 16 Assunzione in prestito di liquidità 1.   Un ELTIF può prendere in prestito liquidità, a condizione che il prestito soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) rappresenta non più del 50 % del valore patrimoniale netto dell’ELTIF per gli ELTIF che possono essere commercializzati presso investitori al dettaglio, e non più del 100 % del valore patrimoniale netto dell’ELTIF per gli ELTIF commercializzati esclusivamente presso investitori professionali; b) serve per effettuare investimenti o fornire liquidità, anche per pagare costi e spese, a condizione che le attività di cassa o altre disponibilità liquide dell’ELTIF non siano sufficienti a effettuare l’investimento in questione; c) è contratto nella stessa valuta delle attività da acquisire con la liquidità presa in prestito, o in un’altra valuta se l’esposizione valutaria è stata adeguatamente coperta; d) ha una scadenza non superiore al ciclo di vita dell’ELTIF. Al momento di contrarre prestiti in contante, l’ELTIF può vincolare attività per attuare la propria strategia di assunzione in prestito. Gli accordi di finanziamento interamente coperti dagli impegni di capitale degli investitori non sono considerati un’assunzione in prestito ai fini del presente paragrafo. 2.   Il gestore dell’ELTIF specifica nel prospetto se l’ELTIF intende contrarre prestiti in contante nell’ambito della strategia di investimento dell’ELTIF e, in tal caso, vi specifica anche i limiti di assunzione in prestito. 3.   I limiti di assunzione in prestito da specificare nel prospetto, di cui al paragrafo 2, si applicano solo a decorrere dalla data indicata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’ELTIF. Tale data non deve cadere oltre i tre anni dopo la data di inizio della commercializzazione dell’ELTIF. 4.   I limiti di assunzione in prestito di cui al paragrafo 1, lettera a), sono temporaneamente sospesi qualora l’ELTIF raccolga capitale aggiuntivo o riduca il suo capitale esistente. Tale sospensione è limitata al periodo strettamente necessario tenendo in debito conto gli interessi degli investitori nell’ELTIF e, in ogni caso, non supera i 12 mesi.»; 9) all’articolo 17, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Gli obblighi di composizione e diversificazione del portafoglio di cui all’articolo 13: a) si applicano entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’ELTIF; b) cessano di essere applicati quando l’ELTIF inizia a vendere attività in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori dopo la fine del ciclo di vita dell’ELTIF; c) sono temporaneamente sospesi quando l’ELTIF raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.»; 10) l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Rimborso di quote o azioni dell’ELTIF 1.   Gli investitori in un ELTIF non possono chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute prima della fine del ciclo di vita dell’ELTIF. I rimborsi agli investitori sono possibili a partire dal giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell’ELTIF. Il regolamento o i documenti costitutivi dell’ELTIF indicano chiaramente una data specifica per la fine del ciclo di vita dell’ELTIF e possono prevedere il diritto di estensione temporanea del ciclo di vita dell’ELTIF e le condizioni di esercizio di tale diritto. Nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’ELTIF e nell’informativa agli investitori sono stabilite le procedure di rimborso di quote o azioni e di liquidazione delle attività ed è indicato chiaramente che il rimborso agli investitori è possibile a partire dal giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell’ELTIF. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il regolamento o i documenti costitutivi dell’ELTIF possono prevedere la possibilità di rimborsi durante il ciclo di vita dell’ELTIF, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti: a) i rimborsi non sono concessi prima della fine di un periodo minimo di detenzione o prima della data specificata all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a); b) al momento dell’autorizzazione e durante tutto il ciclo di vita dell’ELTIF, il gestore dell’ELTIF è in grado di dimostrare all’autorità competente dell’ELTIF che l’ELTIF dispone di strumenti di gestione della liquidità e di un’adeguata politica di rimborso compatibili con la strategia di investimento a lungo termine dell’ELTIF; c) la politica di rimborso dell’ELTIF indica chiaramente le procedure e le condizioni di rimborso; d) la politica di rimborso dell’ELTIF garantisce che i rimborsi siano limitati a una percentuale delle attività dell’ELTIF di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b); e) la politica di rimborso dell’ELTIF garantisce che gli investitori siano trattati equamente e che i rimborsi siano concessi su base proporzionale se le domande di rimborsi superano la percentuale di cui alla lettera d) del presente comma. La condizione di un periodo minimo di detenzione di cui alla lettera a) del primo comma non si applica agli ELTIF feeder che investono nei propri ELTIF master. 3.   Il ciclo di vita di un ELTIF è coerente con la sua natura a lungo termine ed è compatibile con i cicli di vita di ognuna delle singole attività dell’ELTIF, misurati in base al profilo di illiquidità e al ciclo di vita economico dell’attività nonché all’obiettivo di investimento dichiarato dell’ELTIF. 4.   Gli investitori hanno sempre la possibilità di essere rimborsati in contante. 5.   Il rimborso in natura mediante le attività di un ELTIF è possibile unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il regolamento o i documenti costitutivi dell’ELTIF offrono tale possibilità, purché tutti gli investitori siano trattati equamente; b) l’investitore chiede per iscritto di essere rimborsato mediante una quota delle attività dell’ELTIF; c) non esistono norme specifiche che limitino il trasferimento di dette attività. 6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze in cui il ciclo di vita dell’ELTIF è ritenuto compatibile con i cicli di vita di ciascuna delle singole attività dell’ELTIF di cui al paragrafo 3. L’ESMA elabora inoltre progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano: a) i criteri per determinare il periodo minimo di detenzione di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a); b) le informazioni minime da fornire all’autorità competente dell’ELTIF a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera b); c) i requisiti che l’ELTIF deve soddisfare in relazione alla sua politica di rimborso e ai suoi strumenti di gestione della liquidità, di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c); e d) i criteri per valutare la percentuale di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera d), tenendo conto, tra l’altro, dei flussi di cassa e delle passività attesi dell’ELTIF. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma entro il 10 gennaio 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 11) l’articolo 19 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF non impediscono agli investitori di trasferire liberamente a terzi diversi dal gestore dell’ELTIF le quote o le azioni detenute, ferme restando le prescrizioni normative applicabili e le condizioni indicate nel prospetto dell’ELTIF.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF possono prevedere la possibilità, durante il ciclo di vita dell’ELTIF, di abbinare in tutto o in parte le richieste di trasferimento di quote o azioni dell’ELTIF da parte degli investitori in uscita con le richieste di trasferimento da parte di potenziali investitori, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il gestore dell’ELTIF dispone di una politica di abbinamento (matching) delle richieste che stabilisce chiaramente tutti gli elementi seguenti: i) il processo di trasferimento sia per gli investitori in uscita che per i potenziali investitori; ii) il ruolo del gestore dell’ELTIF o dell’amministratore del fondo nell’esecuzione dei trasferimenti e nell’abbinamento delle richieste; iii) i periodi di tempo durante i quali gli investitori in uscita e i potenziali investitori sono in grado di chiedere il trasferimento di quote o azioni dell’ELTIF; iv) le norme che determinano il prezzo di esecuzione; v) le norme che determinano le condizioni di ripartizione proporzionale; vi) la tempistica e la natura della comunicazione di informazioni sul processo di trasferimento; vii) le commissioni, i costi e gli oneri, se presenti, relativi al processo di trasferimento; b) la politica e le procedure per l’abbinamento delle richieste degli investitori nell’ELTIF in uscita con quelle dei potenziali investitori assicurano che gli investitori siano trattati equamente e che, in caso di disallineamento tra investitori in uscita e investitori potenziali, l’abbinamento sia effettuato su base proporzionale; c) l’abbinamento delle richieste consente al gestore dell’ELTIF di monitorare il rischio di liquidità dell’ELTIF e l’abbinamento è compatibile con la strategia di investimento a lungo termine dell’ELTIF.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze per l’utilizzo dell’abbinamento previsto al paragrafo 2 bis, comprese le informazioni che gli ELTIF devono comunicare agli investitori. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 10 gennaio 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 12) all’articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Un ELTIF, al più tardi un anno prima della data di fine del ciclo di vita dell’ELTIF, informa l’autorità competente dell’ELTIF in merito alla liquidazione ordinata delle sue attività in modo da rimborsare quote o azioni degli investitori dopo la fine del ciclo di vita dell’ELTIF. Su richiesta dell’autorità competente dell’ELTIF, l’ELTIF presenta all’autorità competente dell’ELTIF un programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle sue attività.»; 13) all’articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Un ELTIF può ridurre il suo capitale su base proporzionale in caso di liquidazione di un’attività durante il ciclo di vita dell’ELTIF, purché il gestore dell’ELTIF ritenga, dopo debita considerazione, che tale liquidazione sia nell’interesse degli investitori.»; 14) l’articolo 23 è così modificato: a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le informazioni che devono essere comunicate dagli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5); (*5)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).»;" b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Il prospetto di un ELTIF feeder contiene le informazioni seguenti: a) una dichiarazione che l’ELTIF feeder è feeder di un ELTIF master e che in quanto tale investe a titolo permanente l’85 % o più delle proprie attività in quote o azioni di detto ELTIF master; b) l’obiettivo e la politica di investimento dell’ELTIF feeder, ivi compreso il profilo di rischio, indicando se i risultati dell’ELTIF feeder e dell’ELTIF master siano identici o in che misura e per quali ragioni essi differiscano; c) una breve descrizione dell’ELTIF master, della sua organizzazione, del suo obiettivo e della sua politica di investimento, compreso il profilo di rischio, nonché un’indicazione su come ottenere il prospetto dell’ELTIF master; d) una sintesi dell’accordo concluso tra l’ELTIF feeder e l’ELTIF master o delle norme interne di comportamento di cui all’articolo 29, paragrafo 6; e) in che modo i detentori di quote o di azioni possono ottenere ulteriori informazioni sull’ELTIF master e sull’accordo concluso tra l’ELTIF feeder e l’ELTIF master di cui all’articolo 29, paragrafo 6; f) la descrizione di tutte le remunerazioni o di tutti i rimborsi di spese che l’ELTIF feeder deve pagare per il suo investimento in quote o azioni dell’ELTIF master, nonché delle spese aggregate dell’ELTIF feeder e dell’ELTIF master;»; c) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: «Se l’ELTIF è commercializzato presso investitori al dettaglio, il gestore dell’ELTIF inserisce nella relazione annuale dell’ELTIF feeder una dichiarazione sulle spese aggregate dell’ELTIF feeder e dell’ELTIF master. La relazione annuale dell’ELTIF feeder indica come ottenere la relazione annuale dell’ELTIF master.»; 15) all’articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il prospetto indica un coefficiente dei costi complessivi dell’ELTIF.»; 16) l’articolo 26 è soppresso; 17) l’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Procedura di valutazione interna per gli ELTIF che possono essere commercializzati presso gli investitori al dettaglio Il gestore di un ELTIF le cui quote o azioni possono essere commercializzate presso investitori al dettaglio è soggetto alle condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma, e all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.»; 18) l’articolo 28 è soppresso; 19) all’articolo 29 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6.   Nel caso di una struttura master-feeder, l’ELTIF master fornisce all’ELTIF feeder tutti i documenti e le informazioni necessari affinché quest’ultimo possa rispettare le prescrizioni del presente regolamento. A tal fine l’ELTIF feeder conclude un accordo con l’ELTIF master. L’accordo di cui al primo comma è messo a disposizione di tutti i detentori di quote o azioni, su loro richiesta e senza spese. Nel caso in cui sia l’ELTIF master sia l’ELTIF feeder siano gestiti dallo stesso gestore dell’ELTIF, l’accordo può essere sostituito da norme interne di comportamento che garantiscano il rispetto delle prescrizioni del presente paragrafo. 7.   Qualora l’ELTIF master e l’ELTIF feeder abbiano depositari diversi, detti depositari concludono un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a entrambi i depositari l’esercizio delle loro funzioni. L’ELTIF feeder non investe in quote o azioni dell’ELTIF master fintanto che detto accordo non abbia acquistato efficacia. Se rispettano le prescrizioni del presente paragrafo, né il depositario dell’ELTIF master né quello dell’ELTIF feeder sono ritenuti violare norme che limitano la comunicazione di informazioni o riguardano la protezione dei dati che siano previste contrattualmente o imposte da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Tale rispetto non comporta responsabilità di alcun tipo per il depositario o per qualunque persona che agisca per suo conto. L’ELTIF feeder o, laddove applicabile, il gestore dell’ELTIF feeder ha il compito di comunicare al depositario dell’ELTIF feeder ogni informazione relativa all’ELTIF master che risulti necessaria per il corretto svolgimento dei compiti del depositario dell’ELTIF feeder. Il depositario dell’ELTIF master informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’ELTIF master, dell’ELTIF feeder o, laddove applicabile, del gestore e del depositario dell’ELTIF feeder di ogni eventuale irregolarità riscontrata in relazione all’ELTIF master giudicata suscettibile di ripercuotersi negativamente sull’ELTIF feeder.»; 20) l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Obblighi specifici in materia di distribuzione e commercializzazione di ELTIF agli investitori al dettaglio 1.   Le quote o azioni di un ELTIF possono essere commercializzate presso un investitore al dettaglio solo se è stata effettuata una valutazione dell’adeguatezza a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE ed è stata fornita una dichiarazione di adeguatezza a tale investitore al dettaglio a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, secondo e terzo comma, di detta direttiva. La valutazione dell’adeguatezza di cui al primo comma del presente paragrafo è effettuata indipendentemente dal fatto che l’investitore al dettaglio acquisisca le quote o azioni dell’ELTIF dal distributore o dal gestore dell’ELTIF o attraverso il mercato secondario conformemente all’articolo 19 del presente regolamento. Il consenso esplicito dell’investitore al dettaglio che indica che l’investitore comprende i rischi derivanti dall’investimento in un ELTIF è ottenuto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la valutazione dell’adeguatezza non è fornita nel contesto della consulenza in materia di investimenti; b) l’ELTIF è considerato non adatto per l’investitore al dettaglio sulla base della valutazione dell’adeguatezza effettuata a norma del primo comma; c) l’investitore al dettaglio desidera procedere con l’operazione nonostante l’ELTIF sia considerato non adatto per l’investitore. Il distributore o, quando offre o colloca quote o azioni di un ELTIF direttamente presso un investitore al dettaglio, il gestore dell’ELTIF predispone una registrazione come specificato all’articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE. 2.   Il distributore o, quando offre o colloca quote o azioni di un ELTIF direttamente presso un investitore al dettaglio, il gestore dell’ELTIF pubblica un avviso chiaro per iscritto che informa l’investitore al dettaglio su quanto segue: a) se il ciclo di vita di un ELTIF offerto agli investitori al dettaglio o collocato presso di essi supera i 10 anni, l’ELTIF potrebbe non essere adatto agli investitori al dettaglio che non siano in grado di mantenere un simile impegno illiquido e a lungo termine; b) se il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF prevedono la possibilità di abbinamento delle quote o azioni dell’ELTIF come indicato all’articolo 19, paragrafo 2 bis, l’esistenza di tale possibilità non garantisce all’investitore al dettaglio l’uscita o il rimborso delle proprie quote o azioni dell’ELTIF in questione, né conferisce all’investitore stesso alcun diritto a tali prestazioni. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano se l’investitore al dettaglio è un membro del personale di alto livello o che svolge attività di gestione del portafoglio, un amministratore, un funzionario o un agente o un dipendente del gestore dell’ELTIF o di un’affiliata del gestore dell’ELTIF e ha una conoscenza sufficiente dell’ELTIF. 4.   Un ELTIF feeder dichiara nelle sue comunicazioni di marketing che investe a titolo permanente l’85 % o più delle proprie attività in quote o azioni dell’ELTIF master. 5.   Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF commercializzato presso investitori al dettaglio nella classe pertinente di quote o di azioni prevedono che tutti gli investitori beneficino di pari trattamento e che nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico sia concesso a singoli investitori o gruppi di investitori nella classe o nelle classi pertinenti. 6.   La forma giuridica di un ELTIF commercializzato presso investitori al dettaglio non comporta alcuna ulteriore responsabilità per l’investitore al dettaglio né richiede ulteriori impegni da parte di tale investitore, fatto salvo il capitale impegnato inizialmente. 7.   Nel corso del periodo di sottoscrizione e per due settimane dopo la firma dell’impegno o dell’accordo iniziale di sottoscrizione delle quote o delle azioni dell’ELTIF, gli investitori al dettaglio devono poter annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso del denaro senza incorrere in penalità. 8.   Il gestore di un ELTIF commercializzato presso investitori al dettaglio istituisce procedure e meccanismi appropriati per il trattamento dei reclami degli investitori al dettaglio, che consentano a tali investitori di presentare i reclami nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del proprio Stato membro.»; 21) l’articolo 31, paragrafo 4, è così modificato: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) il prospetto dell’ELTIF; e b) il documento contenente le informazioni chiave dell’ELTIF in caso di commercializzazione presso gli investitori al dettaglio.»; b) la lettera c) è soppressa; 22) all’articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’ESMA esercita i poteri che le sono attribuiti dalla direttiva 2011/61/UE anche in relazione al presente regolamento e conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). (*6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;" 23) l’articolo 37 è sostituito dal seguente: «Articolo 37 Riesame 1.   La Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento e analizza almeno i seguenti elementi: a) in che misura gli ELTIF sono commercializzati nell’Unione e se i GEFIA di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE possano avere interesse a commercializzare gli ELTIF; b) l’applicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione degli ELTIF di cui agli articoli da 3 a 6; c) se le disposizioni in materia di registro pubblico centrale degli ELTIF di cui all’articolo 3 debbano essere aggiornate; d) se l’elenco delle attività e degli investimenti ammissibili, gli obblighi di composizione e diversificazione del portafoglio, e le norme di concentrazione e i limiti relativi all’assunzione in prestito di liquidità debbano essere aggiornati; e) l’impatto dell’applicazione del limite di investimento per le attività d’investimento ammissibili di cui all’articolo 13, paragrafo 1, sulla diversificazione delle attività; f) se le disposizioni in materia di conflitti di interessi di cui all’articolo 12 debbano essere aggiornate; g) l’applicazione dell’articolo 18 e l’impatto di tale applicazione sulla politica in materia di rimborso e sul ciclo di vita degli ELTIF; h) l’adeguatezza degli obblighi di trasparenza di cui al capo IV; i) se le disposizioni relative alla commercializzazione di quote o azioni di ELTIF di cui al capo V siano adeguate e garantiscano un’efficace tutela degli investitori, compresi gli investitori al dettaglio; j) se gli ELTIF abbiano apportato un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione, come quelli stabiliti nel Green Deal europeo e in altri settori prioritari. 2.   Sulla base del riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, entro il 10 aprile 2030 e previa consultazione dell’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il contributo del presente regolamento e degli ELTIF al completamento dell’unione dei mercati dei capitali e al conseguimento degli obiettivi di cui all’, paragrafo 2. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.»; 24) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 37 bis Riesame degli aspetti riguardanti la sostenibilità degli ELTIF Entro l’11 gennaio 2026, la Commissione effettua una valutazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa riguardante almeno quanto segue: a) se la creazione di una denominazione facoltativa di «ELTIF commercializzato come ecosostenibile» o «ELTIF verde» sia fattibile, in particolare: i) se tale designazione debba essere riservata agli ELTIF che sono prodotti finanziari aventi come obiettivo investimenti sostenibili, come previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7); ii) se tale designazione debba essere riservata agli ELTIF che investono la totalità o una parte significativa delle loro attività ammissibili o del totale delle attività in attività sostenibili e, in caso affermativo, come debba essere definita la parte significativa; iii) se le attività sostenibili possono essere collegate ai criteri di sostenibilità stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8); b) se per gli ELTIF debba valere l’obbligo generale di conformarsi, nelle loro decisioni di investimento, al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’articolo 2 bis del regolamento (UE) 2019/2088 o se tale obbligo debba essere limitato agli ELTIF commercializzati come ELTIF ecosostenibili o verdi, nel caso in cui tale denominazione facoltativa sia ritenuta fattibile; c) se esiste il potenziale per migliorare il quadro degli ELTIF contribuendo in modo più significativo agli obiettivi del Green Deal europeo, senza compromettere la natura degli ELTIF. (*7)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1)." (*8)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»."
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