Art. 9 · Servizi governativi

Art. 9

Servizi governativi

In vigore dal 15 mar 2023
Servizi governativi 1.   Sono forniti servizi governativi ai partecipanti al programma di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3. 2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sulla fornitura di servizi governativi, tenendo conto dell’articolo 66 del regolamento (UE) 2021/696, sulla base della domanda consolidata delle esigenze attuali e previste per i diversi servizi quali individuate insieme agli Stati membri, dell’assegnazione dinamica delle risorse e della definizione delle priorità dei servizi governativi tra i diversi partecipanti al programma, in funzione della pertinenza e della criticità delle esigenze degli utenti e, se del caso, dell’efficienza in termini di costi. 3.   I servizi governativi di cui all’, paragrafo 1, sono forniti gratuitamente agli utenti autorizzati dai governi. 4.   La Commissione acquista i servizi di cui all’, paragrafo 2, a condizioni di mercato, conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento finanziario con l’obiettivo di garantire la fornitura di tali servizi a tutti gli Stati membri. La capacità e la dotazione di bilancio per tali servizi sono determinate con precisione nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo sulla base dei contributi forniti dagli Stati membri. 5.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo la Commissione, in casi debitamente giustificati, ove strettamente necessario per far corrispondere l’offerta e la domanda di servizi governativi, adotta, mediante atti di esecuzione, una politica di determinazione dei prezzi che sia coerente con la politica tariffaria di cui all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696. Adottando tale politica di determinazione dei prezzi, la Commissione garantisce che la fornitura di servizi governativi non falsi la concorrenza, che non vi sia carenza di servizi governativi e che il prezzo individuato non comporti una sovracompensazione dei contraenti di cui all’. 6.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 5 sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 7.   La fornitura graduale di servizi governativi è assicurata come stabilito nel portafoglio servizi di cui all’, paragrafo 1, in funzione della disponibilità dell’infrastruttura del sistema di connettività sicura, a seguito dell’attuazione delle attività di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), e, se del caso, basandosi e facendo leva sui servizi e sulle capacità esistenti. 8.   È garantita la parità di trattamento degli Stati membri quando forniscono servizi governativi conformemente alle loro esigenze di cui all’, paragrafo 7.
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