Art. 5 · Infrastruttura del sistema di connettività sicura

Art. 5

Infrastruttura del sistema di connettività sicura

In vigore dal 15 mar 2023
Infrastruttura del sistema di connettività sicura 1.   Il sistema di connettività sicura è istituito mediante la definizione, la progettazione, lo sviluppo, la costruzione e la gestione di un’infrastruttura di connettività multi-orbitale adeguata all’evoluzione della domanda governativa di comunicazioni satellitari e che offra una bassa latenza. È modulare al fine di soddisfare gli obiettivi di cui all’ e di istituire il portafoglio servizi per i servizi governativi di cui all’, paragrafo 1. Completa e integra le capacità esistenti e future utilizzate nel quadro della componente GOVSATCOM. Consiste in un’infrastruttura governativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e un’infrastruttura commerciale di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 2.   L’infrastruttura governativa del sistema di connettività sicura comprende tutte le relative risorse spaziali e di terra necessarie per la fornitura dei servizi governativi secondo le modalità di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), comprese le risorse seguenti: a) satelliti o sottosistemi satellitari, tra cui i payload; b) EuroQCI; c) infrastruttura per il monitoraggio della sicurezza delle infrastrutture governative e dei servizi governativi; d) infrastrutture di terra per la fornitura dei servizi agli utenti autorizzati dai governi, compresa l’infrastruttura del segmento di terra GOVSATCOM che deve essere potenziata, in particolare i poli GOVSATCOM di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) 2021/696. L’infrastruttura governativa ospita, se del caso, sottosistemi satellitari aggiuntivi, in particolare payload, che possono essere utilizzati nell’ambito dell’infrastruttura spaziale delle componenti del programma spaziale dell’Unione di cui all’ del regolamento (UE) 2021/696 secondo i termini e le condizioni stabiliti in tale regolamento, come pure sottosistemi satellitari utilizzati per la fornitura di servizi non di comunicazione agli Stati membri. 3.   Ove necessario, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per determinare l’ubicazione dei centri appartenenti all’infrastruttura governativa di terra, conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, e secondo un processo aperto e trasparente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento. Per la tutela degli interessi di sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, i centri di cui al primo comma del presente paragrafo sono, ove possibile, ubicati nel territorio degli Stati membri e disciplinati da una convenzione di accoglienza sotto forma di un accordo amministrativo tra l’Unione e lo Stato membro interessato. Qualora non sia possibile ubicare i centri nel territorio degli Stati membri, la Commissione può determinare l’ubicazione di tali centri nel territorio di membri dell’EFTA che sono membri del SEE o nel territorio di un altro paese terzo, subordinatamente alla conclusione di una convenzione di accoglienza tra l’Unione e il paese terzo interessato a norma dell’articolo 218 TFUE. Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, l’ubicazione dei poli GOVSATCOM è determinata conformemente all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696. 4.   L’infrastruttura commerciale del sistema di connettività sicura comprende tutte le risorse spaziali e terrestri diverse da quelle che fanno parte dell’infrastruttura governativa. L’infrastruttura commerciale non compromette le prestazioni o la sicurezza dell’infrastruttura governativa. L’infrastruttura commerciale e tutti i relativi rischi sono interamente finanziati dai contraenti di cui all’ al fine di soddisfare l’obiettivo di cui all’, paragrafo 1, lettera b). 5.   Al fine di tutelare gli interessi di sicurezza dell’Unione, le risorse spaziali dell’infrastruttura governativa sono lanciate da fornitori di servizi esistenti e futuri, ivi compresi fornitori che utilizzano lanciatori di piccole dimensioni e microlanciatori, che soddisfano le condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui all’ e, solo in circostanze eccezionali e giustificate, dal territorio di un paese terzo.
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