Art. 47 · Procedura di comitato

Art. 47

Procedura di comitato

In vigore dal 15 mar 2023
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma istituito dall’articolo 107 del regolamento (UE) 2021/696, nella configurazione GOVSATCOM. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Ai fini dell’adozione degli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3, del presente regolamento, il comitato del programma di cui al primo comma del presente paragrafo si riunisce nella configurazione di sicurezza di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696. Ai fini dell’adozione degli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 4, del presente regolamento, è debitamente coinvolto il comitato del programma nella configurazione di sicurezza di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   Qualora il comitato del programma non esprima alcun parere sul progetto di atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
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