Art. 40
Accesso ai servizi governativi da parte di paesi terzi e organizzazioni internazionali
In vigore dal 15 mar 2023
Accesso ai servizi governativi da parte di paesi terzi e organizzazioni internazionali
I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso ai servizi governativi a condizione che:
a)
concludano un accordo, in conformità dell’articolo 218 TFUE, che stabilisca i termini e le condizioni per l’accesso ai servizi governativi;
b)
si conformino all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696.
Ai fini del presente regolamento, i riferimenti al «programma» di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696 si intendono fatti al «programma» istituito dal presente regolamento.
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