Art. 39 · Partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali al programma

Art. 39

Partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali al programma

In vigore dal 15 mar 2023
Partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali al programma 1.   Conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici conclusi a norma dell’articolo 218 TFUE, relativo alla partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, il programma è aperto alla partecipazione dei membri dell’EFTA che sono membri del SEE, nonché dei paesi terzi seguenti: a) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi; b) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi; c) i paesi terzi diversi dai paesi terzi di cui alle lettere a) e b). 2.   Conformemente a uno specifico accordo concluso a norma dell’articolo 218 TFUE, il programma è aperto alla partecipazione di un’organizzazione internazionale. 3.   L’accordo specifico di cui ai paragrafi 1 e 2: a) garantisce un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo o dell’organizzazione internazionale che partecipa ai programmi dell’Unione e i benefici che ne trae; b) stabilisce le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e i rispettivi costi amministrativi; c) non conferisce al paese terzo o all’organizzazione internazionale poteri decisionali per quanto riguarda il programma; d) garantisce all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari. 4.   Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e nell’interesse della sicurezza, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire requisiti supplementari per la partecipazione al programma di paesi terzi e organizzazioni internazionali, nella misura compatibile con gli accordi esistenti di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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