Art. 30 · Governance della sicurezza

Art. 30

Governance della sicurezza

In vigore dal 15 mar 2023
Governance della sicurezza 1.   La Commissione, nell’ambito delle sue competenze e con il sostegno dell’Agenzia, garantisce un elevato livello di sicurezza, in particolare per quanto riguarda: a) la protezione dell’infrastruttura, sia spaziale sia di terra, e la fornitura di servizi, in particolare contro gli attacchi fisici e informatici, incluse le interferenze con i flussi di dati; b) il controllo e la gestione dei trasferimenti di tecnologia; c) lo sviluppo e la conservazione all’interno dell’Unione delle competenze e delle conoscenze acquisite; d) la protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate. 2.   La Commissione consulta il Consiglio e gli Stati membri in merito alla specifica e alla progettazione di qualsiasi aspetto dell’infrastruttura EuroQCI, in particolare la QKD relativa alla protezione delle ICUE. La valutazione e l’approvazione di prodotti crittografici per la protezione delle ICUE sono effettuate nel rispetto dei rispettivi ruoli e settori di competenza del Consiglio e degli Stati membri. L’autorità di accreditamento di sicurezza verifica nell’ambito del processo di accreditamento di sicurezza che siano utilizzati solo prodotti crittografici approvati. 3.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione provvede affinché siano effettuate analisi del rischio e della minaccia per l’infrastruttura governativa di cui all’, paragrafo 2. In base a tali analisi determina, mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell’impatto di tali requisiti sul corretto funzionamento dell’infrastruttura governativa, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale, non si comprometta il funzionamento delle apparecchiature e si tenga conto dei rischi in materia di cibersicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 4.   Al programma si applica l’, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) 2021/696. Ai fini del presente regolamento, il termine «componente» di cui all’ del regolamento (UE) 2021/696 è inteso come «infrastruttura governativa», compresi i servizi governativi, e tutti i riferimenti all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 si intendono fatti al paragrafo 3 del presente articolo.
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