Art. 27 · Ruolo dell’Agenzia

Art. 27

Ruolo dell’Agenzia

In vigore dal 15 mar 2023
Ruolo dell’Agenzia 1.   Il compito proprio dell’Agenzia consiste nel garantire, attraverso il suo comitato di accreditamento di sicurezza, l’accreditamento di sicurezza dell’infrastruttura governativa e dei servizi governativi conformemente al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/696. 2.   La Commissione affida all’Agenzia, mediante uno o più accordi di contributo, fatta salva la prontezza operativa dell’Agenzia, in particolare in termini di livello adeguato di risorse umane, i compiti seguenti: a) la gestione operativa totale o parziale dell’infrastruttura governativa del programma; b) la sicurezza operativa dell’infrastruttura governativa, compresi l’analisi del rischio e della minaccia, il monitoraggio della sicurezza, in particolare la definizione delle specifiche tecniche e delle procedure operative, e il monitoraggio della loro conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’, paragrafo 3; c) la fornitura de servizi governativi, in particolare attraverso il polo GOVSATCOM; d) la gestione dei contratti di cui all’, dopo l’aggiudicazione e la firma; e) il coordinamento generale degli aspetti dei servizi governativi relativi agli utenti in stretta collaborazione con gli Stati membri, le pertinenti agenzie dell’Unione, il SEAE e altre entità; f) le attività connesse alla diffusione tra gli utenti dei servizi offerti dal programma, fatte salve le attività svolte dai contraenti nell’ambito dei contratti di cui all’. 3.   La Commissione può affidare all’Agenzia, mediante uno o più accordi di contributo, altri compiti, sulla base delle esigenze del programma. 4.   Quando sono affidate attività all’Agenzia, sono assicurate le risorse finanziarie, umane e amministrative necessarie per la loro realizzazione. A tal fine, la Commissione può destinare una parte del bilancio alle attività affidate all’Agenzia per il finanziamento delle risorse umane necessarie alla loro realizzazione. 5.   In deroga all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento finanziario e fatta salva la valutazione della Commissione sulla tutela degli interessi dell’Unione, l’Agenzia può affidare ad altre entità, mediante accordi di contributo, specifiche attività nei rispettivi settori di competenza, alle condizioni di gestione indiretta applicabili alla Commissione.
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