Art. 25
Ruolo degli Stati membri
In vigore dal 15 mar 2023
Ruolo degli Stati membri
1. Gli Stati membri possono contribuire con le loro competenze, conoscenze e assistenza tecniche, in particolare nel settore della sicurezza intrinseca ed estrinseca, o, ove opportuno e possibile, mettendo a disposizione del programma i dati, le informazioni, i servizi e le infrastrutture che si trovano sul loro territorio.
2. Ove possibile, gli Stati membri mirano a garantire la coerenza e la complementarità delle pertinenti attività nonché l’interoperabilità delle loro capacità nell’ambito dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) con il programma.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del programma.
4. Gli Stati membri possono contribuire alla messa in sicurezza e alla protezione, al livello appropriato, delle frequenze necessarie per il programma.
5. Gli Stati membri e la Commissione possono cooperare per ampliare la diffusione dei servizi governativi forniti dal programma.
6. Nel settore della sicurezza gli Stati membri eseguono i compiti di cui all’ del regolamento (UE) 2021/696.
7. Gli Stati membri comunicano le loro esigenze operative al fine di consolidare le capacità e precisare ulteriormente le specifiche dei servizi governativi. Essi forniscono inoltre consulenza alla Commissione relativamente a qualsiasi questione rientrante nei rispettivi settori di competenza, in particolare contribuendo alla preparazione degli atti di esecuzione.
8. La Commissione può affidare, mediante accordi di contributo, compiti specifici a organizzazioni degli Stati membri qualora tali organizzazioni siano state designate dallo Stato membro interessato. La Commissione adotta le decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:588:oj#art-25