Art. 24
Principi di governance
In vigore dal 15 mar 2023
Principi di governance
La governance del programma si basa sui principi seguenti:
a)
chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nell’attuazione del programma;
b)
garanzia della rilevanza della struttura di governance rispetto alle esigenze specifiche del programma e delle misure, a seconda dei casi;
c)
controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi, calendario e prestazioni da parte di tutte le entità, in conformità dei rispettivi ruoli e compiti loro conferiti a norma del presente regolamento;
d)
gestione trasparente ed efficiente in termini di costi;
e)
continuità del servizio e continuità necessaria dell’infrastruttura, compresi il monitoraggio e la gestione della sicurezza, e protezione dalle minacce;
f)
considerazione sistematica e strutturata delle esigenze degli utenti dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dal programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche correlate;
g)
sforzi costanti per controllare e attenuare i rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:588:oj#art-24