Art. 22 · Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per preservare la sicurezza, l’integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell’Unione

Art. 22

Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per preservare la sicurezza, l’integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell’Unione

In vigore dal 15 mar 2023
Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per preservare la sicurezza, l’integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell’Unione Condizioni di ammissibilità e di partecipazione si applicano alle procedure di aggiudicazione eseguite nell’attuazione del programma, ove necessario e opportuno per preservare la sicurezza, l’integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell’Unione di cui all’ del regolamento (UE) 2021/696, tenendo conto dell’obiettivo di promuovere l’autonomia strategica dell’Unione, in particolare in termini di tecnologia a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali, preservando al tempo stesso un’economia aperta.
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