Art. 21
Subappalto
In vigore dal 15 mar 2023
Subappalto
1. Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, le start-up e le PMI in tutta l’Unione e la loro partecipazione transfrontaliera, e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l’autonomia dell’Unione, l’amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente di subappaltare parte dell’appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell’offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati.
2. Per gli appalti di valore superiore a 10 milioni di EUR, l’amministrazione aggiudicatrice garantisce che almeno il 30 % del valore dell’appalto sia subappaltato a società esterne al gruppo dell’offerente principale, tramite bandi di gara competitivi a vari livelli di subappalto, in particolare al fine di consentire la partecipazione transfrontaliera delle PMI all’ecosistema spaziale.
3. L’offerente motiva il mancato soddisfacimento di una richiesta di cui al paragrafo 1 o lo scostamento dalla percentuale di cui al paragrafo 2.
4. La Commissione informa il comitato del programma di cui all’ in merito al rispetto degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo per i contratti stipulati successivamente al 20 marzo 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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