Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 mar 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «veicolo spaziale»: un veicolo spaziale quale definito all’, punto 1), del regolamento (UE) 2021/696; 2) «detriti spaziali»: detriti spaziali quali definiti all’, punto 4), del regolamento (UE) 2021/696; 3) «payload»: le apparecchiature trasportate da un veicolo spaziale per lo svolgimento di una particolare missione nello spazio; 4) «ecosistema spaziale»: una rete di imprese, dalle start-up più piccole alle imprese più grandi, che interagiscono tra loro e operano in catene del valore nel settore spaziale includendo i segmenti upstream e downstream del mercato spaziale; 5) «infrastruttura europea di comunicazione quantistica» o «EuroQCI»: un’infrastruttura spaziale, di terra e terrestre interconnessa integrata nel sistema di connettività sicura e che utilizza tecnologie quantistiche; 6) «polo GOVSATCOM»: un polo GOVSATCOM quale definito all’, punto 23), del regolamento (UE) 2021/696; 7) «Agenzia»: l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale istituita dal regolamento (UE) 2021/696; 8) «informazioni classificate UE» o «ICUE»: informazioni classificate UE o ICUE quali definite all’, punto 25), del regolamento (UE) 2021/696; 9) «informazioni sensibili non classificate»: informazioni sensibili non classificate quali definite all’, punto 26), del regolamento (UE) 2021/696; 10) «operazione di finanziamento misto»: un’operazione di finanziamento misto quale definita all’, punto 27), del regolamento (UE) 2021/696.
Storico versioni

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